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LEGGE 19 marzo 1952, n. 172

Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Società Officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000, un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale.

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Testo in vigore dal: 18-4-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzata  la  vendita a trattativa privata, per il prezzo di
lire  20.000.000  a  favore  della  Societa'  Officine  aeronavali di
Venezia,  del  suolo  sito  in  San  Nicolo' di Lido (Venezia), della
estensione  di  mq.  42.091,  e dei resti dei fabbricati preesistenti
alle  costruzioni  eseguitevi da tale Societa', il tutto distinto nel
catasto  di  Venezia  al  foglio 22 con i numeri di mappa 96-b, 97-b,
118-b, E-b, 176, 177, 178, 175, 180, 179, 181, 141, 182, 155-b.
  Il  Ministro  per  le  finanze  provvedera'  alla  approvazione del
relativo  atto  con  proprio  decreto, nel quale saranno stabiliti il
vincolo di destinazione industriale dell'immobile per anni dieci e le
sanzioni in caso di eventuali mutamenti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 marzo 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI