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LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101

Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1958)
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Testo in vigore dal:  5-4-1958
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((È istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio))
.
L'Ente suddetto, che avrà, la durata di trenta anni, provvede:
a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;
b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle località più adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;
c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa;
d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321, sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.