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LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101

Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1958)
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Testo in vigore dal: 5-4-1958
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  ((E' istituito l'Ente  per  la  valorizzazione  dell'isola  d'Elba,
avente personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,  con  sede  in
Portoferraio)). 
  L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede: 
    a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola; 
    b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche
promuovendo ed incrementando la  costruzione,  nelle  localita'  piu'
adatte come zone climatiche e turistiche, di  nuovi  nuclei  edilizi,
villini, alberghi, pensioni ed altri  edifici,  che  al  detto  scopo
possono concorrere; 
    c) alla compilazione  del  piano  territoriale  di  coordinamento
previsto  dalla  legge  17  agosto  1942,  n.   1150,   promuovendone
l'approvazione a norma della legge stessa; 
    d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che  per  il  regio
decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765,  convertito  in  legge  con  la
legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321,
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