stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 luglio 1951, n. 956

Ratifica dei decreti legislativi: 18 gennaio 1948, n. 31, concernente costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato; e 21 aprile 1948, n. 1073, concernente autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-10-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, sono ratificati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI