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LEGGE 5 luglio 1951, n. 956

Ratifica dei decreti legislativi: 18 gennaio 1948, n. 31, concernente costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato; e 21 aprile 1948, n. 1073, concernente autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

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Testo in vigore dal: 11-10-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n.
1073, sono ratificati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI