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LEGGE 30 agosto 1951, n. 952

Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

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Testo in vigore dal:  9-10-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme - in capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.