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LEGGE 30 agosto 1951, n. 952

Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

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Testo in vigore dal: 9-10-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Tesoro  dello Stato e' autorizzato a riutilizzare le somme - in
capitale  ed  interessi  -  che  sono  state o che saranno restituite
all'Istituto  Mobiliare  italiano  (I.M.I.) in conto di finanziamenti
concessi  ad  imprese  industriali  in  base ai decreti legislativi 8
maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto
legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.