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LEGGE 25 gennaio 1951, n. 91

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  22-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle località che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.