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LEGGE 25 gennaio 1951, n. 91

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 22-3-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire un miliardo da stanziarsi nello
stato  di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio
finanziario  1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero
di  nuove  caserme  per  reparti  del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  nelle  localita'  che  saranno  stabilite  di intesa tra i
Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.