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LEGGE 22 agosto 1951, n. 749

Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali.

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Testo in vigore dal:  22-9-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, è autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di L. 5 miliardi.
All'onere di cui al precedente comma si provvederà per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento già iscritto al capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.