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LEGGE 22 agosto 1951, n. 749

Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali.

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Testo in vigore dal: 22-9-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino   al   riordinamento   delle  varie  forme  assistenziali,  e'
autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche
per  l'esercizio  finanziario  1951-52  e  per  quelli  successivi un
finanziamento di L. 5 miliardi.
  All'onere di cui al precedente comma si provvedera' per l'esercizio
1951-52  con  l'apposito  stanziamento  gia' iscritto al capitolo 513
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
stesso esercizio.