stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 63

Modificazione dell'art. 2, lettera a), della legge 1 marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nei concorsi per ufficiale sanitario già banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 2, lettera a) della legge 10 marzo 1949, n. 55, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale.
Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti 30 alla valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interno.
Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 17. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interno, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI