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LEGGE 1 marzo 1949, n. 55

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1950)
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Testo in vigore dal:  14-6-1950
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Art. 2


Per i concorsi ai gradi iniziali di medico, veterinario, chimico ed ostetrica, dipendenti dagli Enti di cui al precedente articolo, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati, o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, ove prescritto, nonché per i primi concorsi ai predetti gradi che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di interino, con mansioni proprie dei posti messi a concorso, presso gli Enti sovraindicati, sarà preso in considerazione come appresso stabilito:
a) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli e di 15 punti per il giudizio delle prove di esame.
Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73, 74 e 79 del predetto decreto ogni commissario dispone di punti 7,50 per la valutazione della prova pratica e di punti 7,50 per la valutazione della prova orale.
Nei concorsi di cui agli articoli 46 e 49 del suddetto decreto, ogni commissario dispone, per la valutazione di ciascuna delle due prove pratiche, di punti 7,50 ed in quelli di cui all'art. 52 di punti 15 per la valutazione della prova orale.
Dei 15 punti assegnati al giudizio sui titoli, sono riservati punti 9 alla valutazione dei servizio prestato a seguito di pubblico concorso, ovvero punti 7 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.
((Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale.
La stessa valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale è riservata:
1) nei concorsi per i posti di veterinario condotto, al servizio prestato nelle cliniche ed istituti universitari, ovvero negli istituti zooprofilattici o sperimentali ad essi equiparati;
2) nei concorsi per i posti di chimico, al servizio prestato negli istituti e laboratori universitari, ovvero nei centri ad essi equiparati;
3) nei concorsi per i posti di ostetrica condotta, al servizio prestato negli istituti e cliniche universitarie del ramo.))

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 5.
Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di 10 punti sui 15 ad esso attribuiti.
Le disposizioni che precedono non si applicano ai concorsi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78 del citato decreto 11 marzo 1935, n. 281;
b) nei concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta;
c) negli altri concorsi non compresi nella precedente lettera a) le Commissioni giudicatrici, nella valutazione dei titoli, adottano gli stessi criteri in essa stabiliti.