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LEGGE 16 giugno 1951, n. 621

Modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

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Testo in vigore dal:  25-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per particolari categorie di personale, ammesse alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione, o che svolgono attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione dei contributi è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.
Per le categorie predette l'ammontare delle prestazioni che sono commisurate, in virtù delle vigenti norme, all'importo degli assegni goduti, è calcolato in base alla somma fissa come sopra determinata.