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LEGGE 16 giugno 1951, n. 621

Modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

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Testo in vigore dal: 25-8-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   particolari   categorie  di  personale,  ammesse  alle  forme
previdenziali   ed   assistenziali  gestite  dall'Ente  nazionale  di
previdenza  ed  assistenza per i dipendenti statali, per le quali non
e'  agevole  l'accertamento  dell'ammontare della retribuzione, o che
svolgono  attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro
ridotti,  la  base per la commisurazione dei contributi e' stabilita,
con  decreto  del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  col  Ministro  per  il  tesoro  e  con  gli  altri Ministri
interessati,   in   una   somma   fissa   mensile  ragguagliata  alla
retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.
  Per  le  categorie  predette l'ammontare delle prestazioni che sono
commisurate, in virtu' delle vigenti norme, all'importo degli assegni
goduti, e' calcolato in base alla somma fissa come sopra determinata.