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LEGGE 10 luglio 1951, n. 595

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51.

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Testo in vigore dal:  18-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI