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LEGGE 10 luglio 1951, n. 595

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51.

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Testo in vigore dal: 18-8-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convalidato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17
febbraio  1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000
dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  per  l'esercizio
finanziario 1950-51.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 luglio 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI