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LEGGE 10 gennaio 1951, n. 59

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali.

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Testo in vigore dal:  25-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.
"Si deve ritenere l'esistenza della onerosità solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere".