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LEGGE 10 gennaio 1951, n. 59

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali.

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Testo in vigore dal: 25-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n.
503,  modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948,
n. 832, e' sostituito dal seguente:
  "Per  l'anno  1944  e  fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni
comunali   e  provinciali  sono  tenute  a  concedere  ai  rispettivi
tesorieri,  siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle
imposte  dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in
conseguenza  dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943,
a  seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale
e  per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti
onerosi.
  "Si  deve  ritenere  l'esistenza  della  onerosita'  solo quando si
verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere".