stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1951, n. 551

Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare.

nascondi
Testo in vigore dal:  5-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1952, è disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, e successive modificazioni.
Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.