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LEGGE 30 giugno 1951, n. 551

Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare.

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Testo in vigore dal: 5-8-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con   effetto   dal   1  gennaio  1952,  e'  disposto  il  riscatto
obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il
regio  decreto-legge  5  ottobre  1936,  numero  1743,  e  successive
modificazioni.
  Sono  tenuti  al  riscatto  tutti  i  contribuenti  soggetti,  alla
suddetta data, al pagamento di tale imposta.