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LEGGE 5 giugno 1951, n. 540

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (8° provvedimento).

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Testo in vigore dal:  19-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È consentita la importazione temporanea, per la gratuita visionaria, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima agevolazione ai films italiani.
La importazione temporanea è limitata ad una copia positiva per ogni film.
Il termine massimo per la riesportazione dei films introdotti non potrà superare i due mesi.