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LEGGE 5 giugno 1951, n. 540

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (8° provvedimento).

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Testo in vigore dal: 19-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   consentita   la   importazione  temporanea,  per  la  gratuita
visionaria,  dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima
agevolazione ai films italiani.
  La  importazione  temporanea  e' limitata ad una copia positiva per
ogni film.
  Il  termine  massimo per la riesportazione dei films introdotti non
potra' superare i due mesi.