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LEGGE 29 giugno 1951, n. 518

Concessione all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-1950, per porre in grado l'Ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento.

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Testo in vigore dal:  27-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" un contribuito di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.