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LEGGE 29 giugno 1951, n. 518

Concessione all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-1950, per porre in grado l'Ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento.

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Testo in vigore dal: 27-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" un
contribuito  di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50,
da  destinare  alla  copertura  delle  spese  di funzionamento e alla
liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.