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LEGGE 7 giugno 1951, n. 515

Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle Amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi.

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Testo in vigore dal:  26-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il personale addetto al cessato servizio del razionamento dei consumi dovranno essere presentate, insieme con le contabilità relative, alle Prefetture delle rispettive province entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Le richieste presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1951

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI