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LEGGE 7 giugno 1951, n. 515

Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle Amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi.

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Testo in vigore dal: 26-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  richieste  di  rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il
personale  addetto  al  cessato servizio del razionamento dei consumi
dovranno  essere  presentate,  insieme  con le contabilita' relative,
alle  Prefetture  delle  rispettive  province  entro 120 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.
  Le  richieste  presentate  dopo tale termine non saranno, in nessun
caso, ammesse al rimborso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI