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LEGGE 7 giugno 1951, n. 488

Soppressione del "Comitato interministeriale per l'assistenza ai connazionali che si trovano all'estero per eventi di guerra" e passaggio al Ministero del tesoro dei compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti a detta assistenza.

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Testo in vigore dal:  7-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Comitato istituito con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 541, per deliberare e vigilare sulle spese di assistenza a favore degli italiani che si trovavano comunque all'estero per eventi di guerra e sulle modalità di erogazione dei relativi fondi, è soppresso.