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LEGGE 7 giugno 1951, n. 488

Soppressione del "Comitato interministeriale per l'assistenza ai connazionali che si trovano all'estero per eventi di guerra" e passaggio al Ministero del tesoro dei compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti a detta assistenza.

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Testo in vigore dal: 7-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Comitato  istituito  con  l'art.  1  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  23  maggio  1945,  n. 541, per deliberare e vigilare
sulle  spese  di  assistenza a favore degli italiani che si trovavano
comunque  all'estero  per  eventi  di  guerra  e  sulle  modalita' di
erogazione dei relativi fondi, e' soppresso.