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LEGGE 5 giugno 1951, n. 445

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria.

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Testo in vigore dal:  12-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 3. - È sostituito dal seguente:
"La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà delle stipendio e della indennità caroviveri percepiti dai segretari stessi".