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LEGGE 5 giugno 1951, n. 445

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria.

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Testo in vigore dal: 12-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, e' ratificato con la
seguente modificazione:
    Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
    "La   quota  massima  dei  diritti  di  segreteria  spettante  ai
segretari  provinciali  e  comunali,  a  termini  degli articoli 142,
secondo  comma,  e  205,  ultimo  comma,  del testo unico della legge
comunale  e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383,  e'  commisurata  alla  meta' delle stipendio e della indennita'
caroviveri percepiti dai segretari stessi".