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LEGGE 4 maggio 1951, n. 387

Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.

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Testo in vigore dal:  14-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Presso il Ministero della marina mercantile è costituito un apposito fondo, gestito dal Ministero stesso, con il contributo da versarsi dagli armatori secondo le disposizioni dell'articolo seguente, per corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, uno speciale sussidio mensile, con decorrenza dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1951.