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LEGGE 4 maggio 1951, n. 387

Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.

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Testo in vigore dal: 14-6-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  il  Ministero  della  marina  mercantile  e'  costituito un
apposito  fondo,  gestito  dal Ministero stesso, con il contributo da
versarsi   dagli   armatori  secondo  le  disposizioni  dell'articolo
seguente,  per  corrispondere  ai  marittimi  disoccupati  in  attesa
d'imbarco,  che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto
del Ministro per la marina mercantile, uno speciale sussidio mensile,
con decorrenza dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1951.