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LEGGE 26 maggio 1951, n. 370

Concessione all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma di un contributo di lire 100 milioni occorrente per lavori di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente.

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Testo in vigore dal:  23-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma un contributo di lire 100 milioni da destinare alla copertura delle spese di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente stesso.