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LEGGE 26 maggio 1951, n. 370

Concessione all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma di un contributo di lire 100 milioni occorrente per lavori di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente.

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Testo in vigore dal: 23-6-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  all'Ente  autonomo  Esposizione Universale di Roma un
contributo  di  lire  100  milioni  da destinare alla copertura delle
spese di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente
stesso.