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LEGGE 18 gennaio 1951, n. 36

Applicazione fino al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

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Testo in vigore dal:  24-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI