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LEGGE 18 gennaio 1951, n. 36

Applicazione fino al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

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Testo in vigore dal: 24-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625, sono
richiamate  in  vigore  a  decorrere  dal  1 luglio 1950 e fino al 30
giugno 1952.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI