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LEGGE 18 gennaio 1951, n. 35

Aumento del fondo di dotazione della "Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli".

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Testo in vigore dal:  24-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n. 327, viene ulteriormente elevato a lire 200 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI