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LEGGE 18 gennaio 1951, n. 35

Aumento del fondo di dotazione della "Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli".

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Testo in vigore dal: 24-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco
di  Napoli,  istituto  di  credito  di  diritto  pubblico con sede in
Napoli,  aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n.
327,  viene  ulteriormente  elevato  a  lire  200  milioni,  mediante
trasferimento  della  somma  occorrente  dalle riserve ordinarie gia'
iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI