stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 aprile 1951, n. 300

Modificazioni ai limiti di somma prevista dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente la disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la marina.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, sono rispettivamente elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI