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LEGGE 2 aprile 1951, n. 300

Modificazioni ai limiti di somma prevista dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente la disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la marina.

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Testo in vigore dal: 25-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'art.
2  del  regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, sono rispettivamente
elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1951

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI