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LEGGE 22 marzo 1951, n. 290

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso.

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Testo in vigore dal:  9-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo recupero, delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.