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LEGGE 22 marzo 1951, n. 290

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso.

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Testo in vigore dal: 9-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio  finanziario  1950-51 per provvedere, in dipendenza delle
alluvioni   verificatesi   nel   Veneto,  in  provincia  di  Mantova,
nell'Emilia   e   nella  Toscana,  durante  l'autunno  del  1949,  al
ripristino  delle  opere  idrauliche  di  2ª e di 3ª categoria, salvo
recupero,  delle  quote  a  carico degli interessati in base al testo
unico  sulle  opere  idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio
1904,  n.  523,  modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal
regio  decreto  28  febbraio  1935,  n. 248, e con le norme di cui al
regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.