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LEGGE 22 marzo 1951, n. 259

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte".

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Testo in vigore dal:  13-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale" per la XXIV Esposizione internazionale di arte, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50.