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LEGGE 22 marzo 1951, n. 259

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte".

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Testo in vigore dal: 13-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 all'Ente
autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale" per la
XXIV Esposizione internazionale di arte, da stanziarsi nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario 1949-50.