stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1951, n. 251

Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico.

nascondi
Testo in vigore dal:  11-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario:
a) di 50 tenenti in servizio permanente nell'arma del genio;
b) di 55 sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico;
c) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente:
arma di fanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 45 arma di artiglieria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40 arma del genio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 25 servizio automobilistico. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20