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LEGGE 29 marzo 1951, n. 251

Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico.

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Testo in vigore dal: 11-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  data  facolta' al Ministro per la difesa di effettuare mediante
concorsi per titoli, un reclutamento straordinario:
    a) di 50 tenenti in servizio permanente nell'arma del genio;
    b)  di  55  sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  servizio
automobilistico;
    c) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate
armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente:

      arma di fanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 45
      arma di artiglieria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40
      arma del genio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 25
      servizio automobilistico. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20