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LEGGE 15 marzo 1951, n. 250

Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

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Testo in vigore dal:  27-4-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è richiamato in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950, fino al 30 giugno 1952.