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LEGGE 15 marzo 1951, n. 250

Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

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Testo in vigore dal: 27-4-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto  legislativo  9  aprile  1948, n. 486, e' richiamato in
vigore a decorrere dal 1 luglio 1950, fino al 30 giugno 1952.