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LEGGE 16 marzo 1951, n. 232

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria.

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Testo in vigore dal:  3-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purché non siano stati emessi in conto residui.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1951

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI